Cosa prevede l’articolo 18 del DDL Sicurezza L’articolo 18 è stato inserito nel Disegno di Legge (poi decreto-legge) “DDL Sicurezza”, con l’intento dichiarato di limitare la circolazione delle infiorescenze di canapa (anche se derivanti da varietà “legali”) e dei loro derivati, quando tali prodotti — secondo il legislatore — possano avere un effetto psicofisico che metta a rischio la sicurezza pubblica o stradale. In particolare, il testo recita che si introducono modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (la legge che regolamentava la canapa industriale) con l’aggiunta di un comma “3-bis” che stabilisce: Quindi, formalmente, l’articolo 18 interviene modificando la legge 242/16 per escludere le infiorescenze dal regime di “canapa industriale” e rimodulare le sanzioni per queste ultime. Le criticità e le controversie 1. Conflitto con la normativa europea e procedura TRIS Uno dei maggiori punti di dibattito è che l’art. 18 impone restrizioni tecniche / regolamentazioni che incidono sul mercato interno, ma non risulta che il Governo abbia notificato la norma alla Commissione europea secondo la procedura prevista dalla Direttiva 2015/1535 (procedura TRIS). Secondo le associazioni del settore, ciò renderebbe la norma inapplicabile nei confronti dei cittadini e delle imprese, in virtù del principio del primato del diritto europeo (ossia: una normativa nazionale che non rispetta le procedure europee non può essere fatta valere). 2. Terra di nessuno normativa — incertezza giuridica 3. Contrasto con le finalità della legge 242/16 La legge 242/16 aveva lo scopo di promuovere la filiera della canapa industriale: coltivazione, trasformazione, usi non legati agli effetti psicotropi. L’articolo 18, nell’estendere il divieto alle infiorescenze (anche legali), rischia di azzerare gran parte delle applicazioni pratiche in ambito “canapa legale”. In audizioni parlamentari e documenti tecnici, operatori del settore e associazioni agricole hanno evidenziato che il nuovo regime rischia di colpire investimenti, progetto imprenditoriali, e la stessa credibilità del comparto. Perché alcuni sostengono che l’articolo 18 non vieti esplicitamente la vendita in ogni caso Malgrado l’apparente severità del testo, c’è chi interpreta l’articolo 18 in modo non assolutistico, affermando che non stabilisce un divieto totale insuperabile nei confronti della vendita di infiorescenze in ogni circostanza. Le ragioni principali: Conclusione: quale scenario giuridico per la vendita? L’articolo 18 introduce un regime restrittivo per le infiorescenze della canapa, che rischia di escluderle dal mercato “legale” per come era stato inteso finora nel contesto della canapa light / legal CBD. Tuttavia, la sua piena efficacia è oggetto di forti dubbi: In sintesi: l’articolo 18 potrebbe restringere fortemente la vendita delle infiorescenze di canapa, ma non è (almeno allo stato attuale) una norma che impedisce a priori in ogni situazione la commercializzazione di prodotti che siano debitamente certificati, privi di effetto drogante, e conformi alle norme europee. Le imprese ben documentate possono far valere argomenti di disapplicazione e usare strumenti legali per tutelarsi nel contesto giuridico in evoluzione.
Il testo prevede che l’intervento sia giustificato «al fine di evitare che l’assunzione di prodotti … possa favorire … alterazioni dello stato psicofisico … comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica».
Ciò lascia teoricamente spazio all’argomento che, se un fiore di canapa è verificato tramite analisi come privo di qualsiasi effetto drogante, esso non rientrerebbe nell’oggetto del divieto.
Può essere sostenuto che, fino a quando la norma non sia notificata e approvata secondo la procedura TRIS, non possa legittimamente essere fatta valere contro le imprese che operano nel rispetto della legge europea. In tal senso, i giudici e le forze dell’ordine potrebbero disapplicare l’articolo 18 nei casi concreti.
La Cassazione, in decisioni precedenti, ha precisato che non è sufficiente la presenza di una sostanza potenzialmente psicotropa, ma va valutata la capacità effettiva di produrre effetti stupefacenti. Se un fiore è dimostrato con prove di laboratorio come privo di effetto drogante, la rilevanza penale può essere esclusa.
C’è l’argomentazione che l’articolo 18 stabilisca un “principio normativo”, che necessita di regolamenti attuativi, linee guida ministeriali, norme di dettaglio, affinché si applichi compiutamente. Fino ad allora, la sua applicazione piena non sarebbe immediata. Alcune associazioni sostengono che non sia stata predisposta una disciplina attuativa chiara, con ciò lasciando spazi di interpretazione e di tutela per chi opera nel rispetto della legge europea.
L’articolo 18 si concentra su “prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e oli derivati da queste”.
Si può argomentare che prodotti derivati, nei quali le parti infiorescenti sono depotenziate, purificati, isolati, o tipizzati in modo da non contenere principi attivi, potrebbero trovarsi al di fuori del campo di applicazione restrittivo, se adeguatamente dimostrati.

