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Articolo 18 del DDL Sicurezza: cosa prevede e perché non vieta automaticamente la vendita di cannabis legale

2025-10-04 11:00

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Articolo 18 del DDL Sicurezza: cosa prevede e perché non vieta automaticamente la vendita di cannabis legale

L’articolo 18 del DDL Sicurezza modifica la legge 242/16, ma non vieta del tutto la vendita di cannabis legale: restano consentiti i prodotti privi di effetto

Cosa prevede l’articolo 18 del DDL Sicurezza


L’articolo 18 è stato inserito nel Disegno di Legge (poi decreto-legge) “DDL Sicurezza”, con l’intento dichiarato di limitare la circolazione delle infiorescenze di canapa (anche se derivanti da varietà “legali”) e dei loro derivati, quando tali prodotti — secondo il legislatore — possano avere un effetto psicofisico che metta a rischio la sicurezza pubblica o stradale.


In particolare, il testo recita che si introducono modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (la legge che regolamentava la canapa industriale) con l’aggiunta di un comma “3-bis” che stabilisce:


  • che certe attività relative alle infiorescenze di canapa (anche essiccate, triturate, semilavorate) o contenenti tali infiorescenze — ad esempio importazione, lavorazione, detenzione, cessione, commercio, trasporto, spedizione, consegna, vendita al pubblico, consumo — non rientrino più nell’ambito di applicazione della legge 242/2016.  
  • che, per tali attività, si applichino le disposizioni del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990).  
  • che resti consentita la lavorazione delle infiorescenze esclusivamente per la produzione agricola dei semi.  


Quindi, formalmente, l’articolo 18 interviene modificando la legge 242/16 per escludere le infiorescenze dal regime di “canapa industriale” e rimodulare le sanzioni per queste ultime.


Le criticità e le controversie


1. Conflitto con la normativa europea e procedura TRIS


Uno dei maggiori punti di dibattito è che l’art. 18 impone restrizioni tecniche / regolamentazioni che incidono sul mercato interno, ma non risulta che il Governo abbia notificato la norma alla Commissione europea secondo la procedura prevista dalla Direttiva 2015/1535 (procedura TRIS).


Secondo le associazioni del settore, ciò renderebbe la norma inapplicabile nei confronti dei cittadini e delle imprese, in virtù del principio del primato del diritto europeo (ossia: una normativa nazionale che non rispetta le procedure europee non può essere fatta valere).


2. Terra di nessuno normativa — incertezza giuridica



  • Le imprese del settore sostengono che l’art. 18 crea un vuoto normativo: da un lato la legge 242/16 perde efficacia per le infiorescenze, dall’altro non è chiaro se tutte le infiorescenze legali (basso THC) rientrino automaticamente sotto la normativa sugli stupefacenti.  
  • Alcune autorità locali e forze dell’ordine, in assenza di linee guida precise, possono interpretare restrittivamente e procedere a sequestri anche quando il prodotto è conforme ai limiti legali.  
  • Le associazioni segnalano che molti operatori hanno già subito sequestri o contestazioni, anche se in seguito sono state avviate procedure di riesame o disapplicazione.  


3. Contrasto con le finalità della legge 242/16


La legge 242/16 aveva lo scopo di promuovere la filiera della canapa industriale: coltivazione, trasformazione, usi non legati agli effetti psicotropi. L’articolo 18, nell’estendere il divieto alle infiorescenze (anche legali), rischia di azzerare gran parte delle applicazioni pratiche in ambito “canapa legale”.


In audizioni parlamentari e documenti tecnici, operatori del settore e associazioni agricole hanno evidenziato che il nuovo regime rischia di colpire investimenti, progetto imprenditoriali, e la stessa credibilità del comparto.


Perché alcuni sostengono che l’articolo 18

non vieti esplicitamente

 la vendita in ogni caso


Malgrado l’apparente severità del testo, c’è chi interpreta l’articolo 18 in modo non assolutistico, affermando che non stabilisce un divieto totale insuperabile nei confronti della vendita di infiorescenze in ogni circostanza. Le ragioni principali:


  1. Applicazione limitata ai prodotti con potenziale effetto psicotropo
    Il testo prevede che l’intervento sia giustificato «al fine di evitare che l’assunzione di prodotti … possa favorire … alterazioni dello stato psicofisico … comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica».
    Ciò lascia teoricamente spazio all’argomento che, se un fiore di canapa è verificato tramite analisi come privo di qualsiasi effetto drogante, esso non rientrerebbe nell’oggetto del divieto.
  2. Norma non notificata / disapplicazione obbligatoria
    Può essere sostenuto che, fino a quando la norma non sia notificata e approvata secondo la procedura TRIS, non possa legittimamente essere fatta valere contro le imprese che operano nel rispetto della legge europea. In tal senso, i giudici e le forze dell’ordine potrebbero disapplicare l’articolo 18 nei casi concreti.  
  3. Giurisprudenza esistente sui limiti di “offensività”
    La Cassazione, in decisioni precedenti, ha precisato che non è sufficiente la presenza di una sostanza potenzialmente psicotropa, ma va valutata la capacità effettiva di produrre effetti stupefacenti. Se un fiore è dimostrato con prove di laboratorio come privo di effetto drogante, la rilevanza penale può essere esclusa.  
  4. Norma di principio vs. attuazione concreta
    C’è l’argomentazione che l’articolo 18 stabilisca un “principio normativo”, che necessita di regolamenti attuativi, linee guida ministeriali, norme di dettaglio, affinché si applichi compiutamente. Fino ad allora, la sua applicazione piena non sarebbe immediata. Alcune associazioni sostengono che non sia stata predisposta una disciplina attuativa chiara, con ciò lasciando spazi di interpretazione e di tutela per chi opera nel rispetto della legge europea.  
  5. Differenziazione tra “infiorescenze” e altri derivati non contenenti principio attivo
    L’articolo 18 si concentra su “prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e oli derivati da queste”.
    Si può argomentare che prodotti derivati, nei quali le parti infiorescenti sono depotenziate, purificati, isolati, o tipizzati in modo da non contenere principi attivi, potrebbero trovarsi al di fuori del campo di applicazione restrittivo, se adeguatamente dimostrati.


Conclusione: quale scenario giuridico per la vendita?



L’articolo 18 introduce un regime restrittivo per le infiorescenze della canapa, che rischia di escluderle dal mercato “legale” per come era stato inteso finora nel contesto della canapa light / legal CBD. Tuttavia, la sua piena efficacia è oggetto di forti dubbi:


  • la mancata notifica TRIS può rendere il divieto inapplicabile in concreto nei confronti di imprese conformi al diritto europeo
  • l’art. 18 non formula un divieto categorico per qualsiasi infiorescenza: lascia spazio a interpretazioni, valutazioni tecniche (es. analisi del THC) e ambiti residuali
  • l’attuale quadro ancora incerto e privo di regolamentazione attuativa rende criticabile ogni applicazione automatica del divieto



In sintesi: l’articolo 18 potrebbe restringere fortemente la vendita delle infiorescenze di canapa, ma non è (almeno allo stato attuale) una norma che impedisce a priori in ogni situazione la commercializzazione di prodotti che siano debitamente certificati, privi di effetto drogante, e conformi alle norme europee. Le imprese ben documentate possono far valere argomenti di disapplicazione e usare strumenti legali per tutelarsi nel contesto giuridico in evoluzione.


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